Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/01/1976 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

comma secondo, e 2, comma primo, della legge 26 novembre 1969, n. 833,

e dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18

dicembre 1970, n. 1034 (proroga legale delle locazioni), promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 aprile 1973 dal pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Pasquini Dino ed altri e Caselli Emma,

iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;

2) ordinanza emessa il 26 luglio 1973 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra l'impresa Bassanini e Manuelli Angelo

ed altri, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974;

3) ordinanze emesse il 7 novembre 1974 dal tribunale di Milano in

due procedimenti civili vertenti tra Barbone Giovanni, Moscatiello

Antonio e la società Nuova Organizzazione Vendita Appartamenti

(N.O.V.A.), iscritte ai nn. 48 e 49 del registro ordinanze 1975 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 5 marzo

1975 e n. 70 del 12 marzo 1975;

4) ordinanza emessa il 12 dicembre 1974 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Rivolta Giancarlo e Motta Virgilio,

iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975.

Visti gli atti di costituzione di Barbone Giovanni, di Rivolta

Giancarlo e dell'impresa Bassanini, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Giuseppe Celona, per Rivolta, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento civile - vertente tra Dino Pasquini ed Emma

Caselli ed avente ad oggetto convalida di licenza per finita locazione

l'adito pretore di Bologna, con ordinanza 12 aprile 1973, ha ritenuto

rilevante (in quanto era tra le parti controversa la stipulazione della

locazione de qua in data anteriore al 1 dicembre 1969) ed, inoltre, non

manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione

- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, primo

comma, del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge 18

dicembre 1970 n. 1034), per la parte in cui - con riferimento all'art.

1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (ed alla stregua

delle parole "in corso alla data di entrata in vigore della presente

legge" ivi contenute) - esclude dalla proroga (fino al 31 dicembre

1973) i contratti di locazione stipulati successivamente al 1 dicembre

1969.

2. - Analoga questione - in riferimento al medesimo parametro

costituzionale dell'art. 3 - ha sollevato anche il tribunale di Milano,

con (due) ordinanze in data 7 novembre ed altra ordinanza del 12

dicembre 1974 (emesse nei procedimenti, di secondo grado, per convalida

di licenza per finita locazione, rispettivamente vertenti tra Giovanni

Barbone e la società N.O.V.A., Antonio Moscatiello e la stessa

società e tra Giancarlo Rivolta e Virgilio Motta: in ciascuno dei

quali il contratto risultava stipulato anteriormente all'emanazione

della legge 1970 n. 745, ma posteriormente all'entrata in vigore della

legge 1969 n. 833).

3. - L'art. 56 della legge n. 745 del 1970 citata è stato, infine,

denunziato anche in connessione all'art. 2, comma primo, (blocco dei

canoni) della legge 1969 n. 833: con ordinanza 26 luglio 1973 del

pretore di Milano, emessa nel procedimento tra l'impresa Bassanini ed

Angelo Manuelli ed altri (avente ad oggetto revisione - in base a

predisposta clausola c.d. di salvaguardia - di canoni di locazioni

stipulate successivamente al dicembre 1969).

Nella parte motiva dell'ordinanza di rinvio, il giudice a quo

esprime, infatti, il dubbio che la mancata previsione, nel d.l. n. 745

del 1970 (accanto al prolungamento del blocco dei canoni stabiliti

dalla precedente legge 1969, n. 833) di un nuovo blocco per i canoni

dei contratti "in corso", stipulati in data successiva a quella di

entrata in vigore della predetta legge del 1969, contraddica -

relativamente alle contrattazioni, appunto, più recenti, che restano

fuori dal regime di blocco - le direttive costituzionali di cui agli

artt. 42, comma secondo (funzione sociale della proprietà), 31

(agevolazione della formazione della famiglia) e 4 (promozione delle

condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro) della

Costituzione.

4. - Innanzi alla Corte si sono costituiti, nei giudizi in cui sono

rispettivamente parti:

- l'impresa Bassanini, che ha concluso per l'irrilevanza ed in

subordine, per l'infondatezza della questione sollevata dal pretore di

Milano;

- Giovanni Barbone, che ha instato per la declaratoria, invece, di

incostituzionalità della normativa impugnata;

- Giancarlo Rivolta, che, preliminarmente, ha sostenuto (anche con

successiva memoria illustrativa) l'estensione, in via di esegesi, della

proroga di cui all'art. 56 del d.l. 1970 n. 745 a tutti i contratti in

corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso ed, in

subordine, l'illegittimità della detta norma, ove difformemente

interpretata.

Nel giudizio relativo all'ordinanza del pretore di Milano ed in

tutti quelli relativi alle (tre) ordinanze del tribunale della stessa

città è intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei

ministri per dedurre l'infondatezza, in ogni caso, delle prospettate

questioni di costituzionalità. Considerato in diritto :

1. - Per la identità totale o parziale delle questioni che ne

formano oggetto, i giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe si

riuniscono per la decisione con unica sentenza.

2. - L'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833,

ha - com'è noto - prorogato (fino al 31 dicembre 1970 i contratti di

locazione (e di sublocazione) di immobili urbani adibiti ad uso di

abitazione "in corso" alla data (1 dicembre 1969) di entrata in vigore

della legge stessa.

L'art. 56 del successivo d.l. 26 ottobre 1970 n. 745 (contenente

provvedimenti straordinari per la ripresa economica: convertito in

legge 18 dicembre 1970 n. 1034) ha provveduto, poi, a protrarre, fino

al 31 dicembre 1973, "l'applicazione della disposizione" di proroga

sopraddetta.

Con le ordinanze del pretore di Bologna e del tribunale di Milano

in narrativa indicate vengono, ora, appunto, denunziate - nel loro

combinato contesto - le due norme superiormente menzionate, per assunta

vulnerazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza.

La questione così sollevata muove dal presupposto interpretativo

che il d.l. 1970 citato - nel prolungare, come si è visto, la durata

della proroga introdotta dalla precedente legge 1969 n. 833 - abbia

mantenuto inalterato il riferimento ai contratti "in corso" alla data

di entrata in vigore della legge 1969; escludendo quindi dal regime di

proroga i contratti stipulati successivamente a tale data ed in corso

al momento dell'entrata in vigore dello stesso d.l. 1970 n. 745.

Contro tale interpretazione dell'art. 56 della legge 1970 si

rivolgono le argomentazioni della parte privata.

La quale - come già in narrativa esposto - ritiene, invece,

estendersi la proroga de qua a tutti i contratti in corso all'indicata

data del 1970, senza distinzione tra quelli stipulati prima o dopo il 1

dicembre 1969.

Tale diversa interpretazione non può, però, essere presa in

considerazione da questa Corte, perché la norma impugnata vive nella

interpretazione (motivatamente) riproposta nelle ordinanze di rinvio;

del resto, presupposta anche nelle precedenti sentenze n. 132 del 1972

e n. 29 del 1975 della Corte stessa.

3. - Nel merito, la sollevata questione di legittimità risulta,

comunque, già esaminata, proprio nelle innanzi indicate decisioni n.

132 del 1972 e n. 29 del 1975.

Le quali hanno escluso la dedotta violazione dell'art. 3 della

Costituzione, sul rilievo che "la situazione dei conduttori che

stipularono il contratto anteriormente al 1 dicembre 1969 è

obiettivamente diversa ed è stata diversamente valutata dal

legislatore", ed hanno precisato che, "per i contratti stipulati in

epoca successiva la situazione economica e di mercato, profondamente

diversa da quella esistente al momento in cui vennero prorogati fitti

precedenti, richiedeva una valutazione per sopperire ad altre esigenze,

valutazione che implicava una scelta di esclusiva competenza del

legislatore".

Le considerazioni svolte nelle ordinanze di rinvio si risolvono,

pertanto, in una critica alle sentenze riportate. Tale critica,

soprattutto, mette in rilievo:

a) la contraddizione, in cui sarebbe incorsa la Corte, ritenendo,

da un lato, legittima la limitazione cronologica della proroga al 1

dicembre 1969 ed affermando, dall'altro (con la medesima decisione n.

132 del 1972), l'incostituzionalità, invece, della limitazione, alla

data stessa, dell'indagine in ordine alla capacità economica del

conduttore;

b) l'insuperabilità dell'ostacolo frapposto, dal principio

costituzionale dell'eguaglianza, ad una disciplina cronologicamente

differenziata delle locazioni, sia pure finalizzata alla realizzazione

delle "altre esigenze" (rilancio dell'economia, dell'industria

edilizia, ecc.), di cui è cenno nella motivazione delle sentenze

criticate;

c) l'inesistenza, infine, dell'assunta "diversità obiettiva" tra

le situazioni dei conduttori stipulanti prima o dopo il 1 dicembre

1969; diversità, del resto, smentita dallo stesso legislatore con il

successivo d.l. 24 luglio 1973, n. 426 (convertito in legge 1973 n.

495) di proroga di tutte le locazioni (allora) in corso, anche quindi,

di quelle posteriori al 1 dicembre 1969.

4. - Tali nuove addotte argomentazioni non valgono a indurre la

Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Non sussiste, infatti innanzitutto, la denunziata contraddizione,

nella motivazione delle sentenze menzionate: giacché una cosa,

evidentemente, è la limitazione cronologica dell'indagine sul reddito

del conduttore, ai fini del decidere della permanenza ed attualità del

suo diritto alla proroga (limitazione dichiarata incostituzionale allo

scopo, appunto, di "evitare irrazionali differenze qualora le

condizioni economiche del conduttore siano mutate al momento in cui si

decide della proroga") ed altra cosa è la limitazione cronologica,

invece, del "regime" di proroga; valendo, in questo caso, il termine ad

identificare il momento di passaggio tra due diverse discipline delle

locazioni.

Inconsistente è, d'altra parte, anche l'argomento esposto sub b):

poiché la legittimità di una disciplina cronologicamente

differenziata di situazioni strutturalmente simili non può in assoluto

escludersi e tale differenziazione appare anzi giustificata ove,

appunto, sia (come - in tesi - nel caso di specie) diretta al

perseguimento (a partire da una certa data) di particolari "esigenze"

rilevanti per la collettività.

L'emergenza di tali esigenze diversifica, infatti, già sul piano

ontologico, le situazioni comparate: consentendone, di conseguenza, una

non identica regolamentazione.

L'ultima argomentazione dei giudici di rinvio - con cui, in

sostanza, si denunzia l'arbitrarietà ed irragionevolezza della

diversificazione di disciplina di locazioni obiettivamente identiche,

in base al mero dato cronologico (dell'anteriorità o non al dicembre

1969) - non ha nemmeno consistenza, ove si consideri che, invece, non

irrazionalmente - e sicuramente nell'ambito della sua discrezionalità

- ha operato il legislatore del 1970, ritenendo che la congiuntura

economica a lui sottoposta consentisse, in materia di locazioni, una

risposta articolata: tradottasi, per un verso, nel prolungameno di

durata della proroga per i contratti che a questa già fossero soggetti

ex legge 1969 n. 833 e, per altro verso, nel mantenimento del regime

libero per le locazioni stipulate successivamente all'entrata in vigore

della predetta legge 1969.

La pretesa irrazionalità di tale situazione normativa neppure

può, d'altra parte, essere ex post desunta dal fatto che, con legge n.

426 del 1973, la proroga sia stata - come detto - estesa anche ai

contratti ("in corso") stipulati successivamente al dicembre 1969,

inizialmente non prorogati.

La legge 1973 n. 426 citata (anteriore alla sentenza 1975 n. 29

della Corte, che ne ha, quindi, implicitamente già escluso l'incidenza

sulla soggetta questione di costituzionalità) non contraddice,

infatti, la normazione del 1970, ma si limita a esprimere la

valutazione di una diversa e successiva congiuntura (cui è stato,

evidentemente, ritenuto rispondente un regime più generalizzato di

blocco delle locazioni).

5. - Resta da esaminare la questione sollevata con l'ordinanza del

pretore di Milano.

Al riguardo, occorre preliminarmente dire che dalle disposizioni

citate (art. 56 d.l. 1970 n. 745 ed art. 2, comma primo, legge 1969 n.

833) con riferimento anche ai termini di formulazione del quesito di

costituzionalità, appare chiaro che il giudice a quo ha inteso in

questo caso riferirsi al blocco dei canoni e non alla proroga legale

delle locazioni, che erroneamente menziona nel dispositivo del

provvedimento di rinvio.

Resta in tal modo superata l'eccezione di irrilevanza, formulata

dalla parte privata, in base alla mera considerazione, appunto, della

non attinenza della normativa di proroga alla fattispecie discussa.

L'eccezione di irrilevanza è del pari inconsistente anche sotto

l'altro prospettato profilo tendente ad escludere la configurabilità,

nella specie, di un problema di aumento del canone, in base al rilievo

che la controversia riguarderebbe, invece, l'applicazione di una

"clausola di salvaguardia". Giacché, invero, il giudice a quo,

nell'interpretare la clausola sopradetta, ha esplicitamente affermato

che essa in realtà implica una "variazione di valore del canone

pattuito".

Nel merito, la questione è infondata.

La mancata previsione - nell'art. 56 del d.l. 1970 n. 745 (che ha

prorogato il blocco dei canoni già stabilito con l'art. 2 della legge

1969 n. 833) - di un nuovo blocco per le locazioni stipulate

posteriormente all'entrata in vigore della legge 1969 citata, non

contrasta, infatti, con i richiamati parametri costituzionali di cui

agli artt. 4, 31 e 42, comma secondo, della Costituzione.

A parte le considerazioni sulla razionalità della normativa

impugnata che discendono dalle argomentazioni innanzi svolte

sull'analoga questione in tema di proroga (ed a parte il rilievo,

altresì, che, comunque, anche relativamente a contratti stipulati dopo

il 1 dicembre 1969, il canone resta di fatto bloccato ove trattisi di

appartamenti beati non per la prima volta, giacché il "divieto di

aumento", discendente dal precedente regime di blocco, permane "nei

confronti del nuovo conduttore", ex art. 2 legge 1969 citata) è

decisivo invero, osservare che il perseguimento delle finalità

contemplate nei precetti costituzionali qui specificamente invocati

(artt. 4, 31 e 42 della Costituzione) non si lega, in termini di

necessarietà, allo strumento legislativo del blocco dei canoni

locativi.

In particolare, la funzione sociale della proprietà, di cui

all'art. 42 cpv. della Costituzione - se può giustificare un regime di

blocco dei canoni (come misura contingente e non come forma di assetto

ordinario della proprietà di immobili urbani destinati ad uso di

abitazione: cfr. la sentenza n. 3 del 1976) - non postula, però,

l'adozione del regime stesso come misura in ogni caso e in ogni tempo

indispensabile alla attuazione del precetto costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli articoli 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge

18 dicembre 1970, n. 1034) e 1, comma secondo, della legge 26 novembre

1969, n. 833, sollevata, con le ordinanze, in epigrafe indicate, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dichiara, altresì, non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli articoli 56 del d.l. 1970 n. 745 citato e 2, comma

primo, della legge 1969 n. 833, sollevata, in riferimento agli artt. 4,

31 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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