Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'esecuzione della liberta' vigilata e delle misure di sicurezza detentive, fatta eccezione per il ricovero in manicomio giudiziario o in casa di cura e di custodia, e' sospesa per coloro che sono chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilita', se dichiarati idonei a incondizionato servizio militare ed effettivamente arruolati.

[2]Durante la prestazione del servizio militare non si fa luogo al riesame della pericolosita' se non a richiesta dell'Autorita' militare per disporre la revoca della misura di sicurezza.

[3]Cessata la prestazione del servizio militare viene compiuto il riesame della pericolosita' sulle informazioni dell'Autorita' militare.

[4]La sospensione dell'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, il riesame della pericolosita' e la revoca della sospensione sono di competenza del giudice di sorveglianza.

Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art8 · fonte del testo

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