Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' concessa la liberazione condizionale, anche se non concorrono i requisiti preveduti dal codice penale, ai condannati che debbono ancora scontare una pena detentiva non superiore ai dieci anni, se, chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilita', sono dichiarati idonei a incondizionato servizio militare ed effettivamente arruolati.

[2]La liberazione condizionale e' concessa altresi' ai condannati chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilita', dichiarati idonei soltanto ai servizi militari sedentari ed effettivamente arruolati, se la pena detentiva ancora da scontare non sia superiore a due anni e non si tratti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

[3]Durante il servizio militare il liberato condizionalmente non e' sottoposto a liberta' vigilata.

[4]La concessione della liberazione condizionale preveduta in questo articolo e la revoca di essa sono di competenza del Regio avvocato militare per i condannati dal giudice militare e del giudice di sorveglianza per i condannati dal giudice ordinario.1

[5]La liberazione condizionale a favore dei condannati per i delitti preveduti dal titolo primo del libro secondo del codice penale e dalla legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro, e' nelle facolta' del Ministro di grazia e giustizia che e' altresi' competente a revocarla.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 marzo 1943, n. 220

1

La L. 15 marzo 1943, n. 220 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La concessione della liberazione condizionale preveduta dall'art. 7 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924, e la revoca di essa, sono di competenza, per i condannati dal giudice militare, del giudice militare di sorveglianza".

Testo in vigore dal 6 maggio 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 1943

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1940 al 6 maggio 1943.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 marzo 1943, n. 220

    La L. 15 marzo 1943, n. 220 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La concessione della liberazione condizionale preveduta dall'art. 7 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924, e la revoca di essa, sono di competenza, per i condannati dal giudice militare, del giudice militare di sorveglianza".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art7 · fonte del testo

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