Art. 36 — Revoca della liberazione condizionale
[1]Se la liberazione condizionale deve essere revocata, si provvede con le forme prescritte dall'articolo 590 del codice di procedura penale.
[2]Il procuratore militare del Re Imperatore competente per la esecuzione ordina la carcerazione del condannato e informa il procuratore generale militare del Re Imperatore per la designazione dello stabilimento in cui il condannato deve scontare la residua pena.
Testo vigente dal 27 settembre 1941
