Art. 10 — Differimento dell'esecuzione ordinato con la pronuncia di condanna dal giudice militare

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[1]Il differimento dell'esecuzione a norma dell'articolo precedente puo' essere ordinato dal giudice militare durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilita', quando pronuncia condanna contro un militare a pena detentiva non superiore a dieci anni, oppure contro un estraneo alle Forze armate dello Stato, a pena non superiore al doppio dei limiti entro i quali puo' essere conceduta la sospensione condizionale della pena.

[2]Il differimento puo' essere ordinato se trattasi di condanna per diserzione, anche se la pena detentiva inflitta sia superiore a dieci anni.

[3]Nel pronunciare la condanna il giudice militare puo' revocare l'ordine di differimento dell'esecuzione di una pena inflitta con una condanna precedente.

Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art10 · fonte del testo

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