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Il direttore della Scuola e' scelto dal Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione tra i docenti universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, sentito il parere del comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Dura in carica per un quadriennio, rinnovabile. Il direttore della Scuola cura l'andamento amministrativo e scientifico della Scuola stessa e ne ha la rappresentanza legale. Egli e' tenuto a presentare annualmente ai Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attivita' scientifica e didattica della Scuola. Oltre allo stipendio in godimento, il direttore percepisce l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di direttore di istituto italiano di cultura in servizio all'estero.

Testo in vigore dal 28 marzo 1987 al 5 marzo 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-03-16;118~art7 · fonte del testo

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