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Miscellanea
Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene
Legge 16 marzo 1987, n. 118
- Aggiornato al
- 5 marzo 1992
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 29
- Art. 1La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n…
- Art. 2La Scuola persegue i seguenti fini: a) ricerche e scavi archeologici in Grecia e nelle…
- Art. 3Sono organi della Scuola: a) il consiglio di amministrazione; b) il direttore della…
- Art. 4Il consiglio di amministrazione e' nominato per un triennio con decreto del Ministro…
- Art. 5Il consiglio di amministrazione delibera in ordine: a) al bilancio preventivo, alle…
- Art. 6Il consiglio di amministrazione e' convocato a Roma dal direttore della Scuola, nella sua…
- Art. 7Il direttore della Scuola e' scelto dal Ministro per i beni culturali e ambientali…
- Art. 8Il consiglio scientifico e' composto dal direttore della Scuola, che lo presiede, dai…
- Art. 9Il consiglio scientifico esercita le seguenti competenze: a) formula proposte e pareri in…
- Art. 10La Scuola organizza corsi di specializzazione della durata di tre anni, secondo i…
- Art. 11La Scuola organizza corsi di perfezionamento nei settori di cui all'articolo 2, comma 1…
- Art. 12I professori universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, possono presentare al…
- Art. 13Il controllo della gestione della Scuola e' affidato al collegio dei revisori dei conti…
- Art. 14Il patrimonio della Scuola e' costituito: a) dai beni mobili ed immobili; b) dalle…
- Art. 15Le entrate della Scuola sono costituite: a) dalle rendite patrimoniali; b) dal contributo…
- Art. 16La Scuola si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi…
- Art. 17L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno…
- Art. 18I nuovi organi della Scuola sono istituti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore…
- Art. 19Il contributo dello Stato a favore della Scuola archeologica italiana in Atene e'…
