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I professori universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, possono presentare al Ministero per i beni culturali e ambientali domanda per l'insegnamento delle discipline relative ai corsi di cui agli articoli 10 e 11. Il comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nell'ambito delle domande all'uopo presentate, formula terne di professori per ciascuna disciplina. Il direttore della Scuola propone la nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono designati nelle predette terne. La nomina e' disposta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. L'incarico ha durata triennale.

Testo in vigore dal 28 marzo 1987 al 5 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1987-03-16;118~art12 · fonte del testo

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