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Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri. Dura in carica cinque anni e puo' essere confermato solo per un secondo quinquennio. La carica di presidente e' incompatibile con la qualita' di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di societa' commerciali. Il presidente decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione non sia cessata la situazione di incompatibilita'. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente viene collocato in aspettativa.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1972 al 14 settembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1240~art5 · fonte del testo

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