Provvedimento abrogato dalla l. 25 agosto 1991, n. 282.
Abrogato dal 14 settembre 1991
Provvedimento abrogato dalla l. 25 agosto 1991, n. 282.
Abrogato dal 14 settembre 1991
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2 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1972 al 14 settembre 1991. 492 parole tolte, 9 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Il CNEN ha il compito, ai fini delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare:
tolto: 1) di effettuare, anche su commessa, e promuovere studi, ricerche ed esperienze, curandone l'opportuno coordinamento, nel campo delle discipline nucleari, dei relativi impianti e tecnologie, della sicurezza degli impianti e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;
tolto: 2) di provvedere, in collaborazione con le industrie nazionali specializzate nel settore, alla progettazione, costruzione e sviluppo di prototipi di reattori di impianti e di componenti nucleari prototipi, sperimentali e pilota, ivi compresi quelli relativi al combustibile nucleare, al suo riprocessamento, ed alla utilizzazione di materiali di interesse nucleare e delle relative tecnologie. In mancanza della prevista collaborazione, il CNEN potra' provvedere direttamente alle realizzazioni di cui sopra, previo conforme parere del CIPE;
tolto: 3) di mantenere e sviluppare, nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero degli affari esteri, e sentito il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, la collaborazione tecnico-scientifica con gli enti Internazionali che operano nel campo nucleare;
tolto: 4) di esercitare i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti; di esercitare il controllo sulle materie fissili speciali, materie grezze e minerali; di svolgere gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali, a materie grezze e minerali;
tolto: 5) di promuovere e di favorire la preparazione tecnica di personale specializzato in materia di energia nucleare e relative applicazioni e tecnologie;
tolto: 6) di diffondere la conoscenza dei problemi nucleari e dei risultati conseguiti nelle attivita' nucleari;
tolto: 7) di dare pareri e prestare collaborazione alle amministrazioni dello Stato per le questioni relative ai minerali, materie grezze e materie radioattive ed agli impianti per la produzione di energia nucleare ed in generale per le questioni relative all'energia nucleare ed alle sue applicazioni. Il CNEN, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo:
tolto: a) puo' affidare, sulla base di apposite convenzioni o contratti, ad istituti di ricerca e di sperimentazione e ad enti e societa' l'esecuzione di studi e ricerche ed esperienze per l'attuazione di particolari programmi scientifici, purche' coordinati con le proprie attivita';
tolto: b) collabora con le industrie nazionali del campo nucleare, mediante apposite convenzioni e contratti, alla realizzazione di impianti prototipi, sperimentali, pilota e di componenti, e puo' mettere a disposizione delle industrie stesse personale, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali;
tolto: c) puo' partecipare con quote di minoranza, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a consorzi industriali costituiti anche in societa' per azioni o a societa' ed imprese con statuto internazionale che abbiano come fine lo sviluppo industriale degli impieghi pacifici dell'energia nucleare. Le quote di partecipazione in societa' nazionali saranno rappresentate esclusivamente da conferimento di conoscenze, esperienze ed attrezzature, nonche' da prestazioni di personale idoneo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 AGOSTO 1991, N. 282
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1240~art2 · fonte del testo
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