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I processi verbali delle convenzioni concluse in seguito a conciliazione delle parti, a norma dell'art. 185 del Codice di procedura civile, limitatamente a quelle aventi per oggetto il pagamento di somme di danaro, sono soggetti a registrazione col pagamento dell'imposta fissa di registro di lire venti quando l'ammontare di tali somme non eccede le lire cinquantamila. Quando il pagamento di somme di danaro eccede lire cinquantamila e non lire centomila il processo verbale di conciliazione e' soggetto alla imposta di registro stabilita dalla legge vigente ridotta alla meta'. Quando l'importo eccede lire centomila sono dovute le normali imposte di registro.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1548~art1 · fonte del testo

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