Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1943 al 22 dicembre 2008. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I processi verbali delle convenzioni concluse in seguito a conciliazione delle parti, a norma dell'art. 185 del Codice di procedura civile, limitatamente a quelle aventi per oggetto il pagamento di somme di danaro, sono soggetti a registrazione col pagamento dell'imposta fissa di registro di lire venti quando l'ammontare di tali somme non eccede le lire cinquantamila. Quando il pagamento di somme di danaro eccede lire cinquantamila e non lire centomila il processo verbale di conciliazione e' soggetto alla imposta di registro stabilita dalla legge vigente ridotta alla meta'. Quando l'importo eccede lire centomila sono dovute le normali imposte di registro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1548~art1 · fonte del testo
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