Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su designazione delle competenti commissioni centrali per il personale, puo' essere conferito:

  • a)al personale ausiliario di esercizio e tecnico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli degli operatori di esercizio e degli uffici radioelettrici, delle officine postelegrafiche e delle officine di posta pneumatica urbana;
  • b)agli agenti telefonici e agli agenti tecnici della Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale della carriera esecutiva rispettivamente degli ufficiali telefonici e del personale specializzato delle stazioni e officine telefoniche.
  • c)al personale ausiliario degli uffici locali l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale degli operatori di esercizio degli uffici stessi, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla - durata dell'incarico stesso, e' attribuito un compenso integrativo nella misura di lire 178 per ogni giornata di effettiva prestazione. 10 I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dello incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dalle predette commissioni centrali per il personale.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 febbraio 1979, n. 49

10

La L. 9 febbraio 1979, n. 49 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "a far tempo dal 1 dicembre 1978, per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono soppressi: il compenso di supercottimo previsto dall'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, modificato dall'articolo 5 della legge 16 novembre 1973, n. 728; l'indennita' di localita' disagiata prevista dall'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sostituito dall'articolo 3 della legge 16 novembre 1973, n. 728; il compenso integrativo per il conferimento di mansioni superiori al personale della carriera ausiliaria previsto dal secondo comma dell'articolo 27 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; i compensi particolari previsti dall'articolo 40 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29".

Testo vigente dal 6 marzo 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 marzo 1979

Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1974 al 6 marzo 1979. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 febbraio 1979, n. 49

    La L. 9 febbraio 1979, n. 49 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "a far tempo dal 1 dicembre 1978, per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono soppressi: il compenso di supercottimo previsto dall'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, modificato dall'articolo 5 della legge 16 novembre 1973, n. 728; l'indennita' di localita' disagiata prevista dall'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sostituito dall'articolo 3 della legge 16 novembre 1973, n. 728; il compenso integrativo per il conferimento di mansioni superiori al personale della carriera ausiliaria previsto dal secondo comma dell'articolo 27 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; i compensi particolari previsti dall'articolo 40 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art27 · fonte del testo

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