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Il presidente del tribunale, assunte informazioni sulle condizioni morali ed economiche del debitore, dispone la convocazione dei creditori con decreto da notificare ai creditori stessi, anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per i creditori che si trovano nell'Africa Orientale Italiana tiene luogo di notificazione il deposito di copia del decreto presso il Ministero dell'Africa Italiana.
Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 9 maggio 2025
