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[1]Le polizze di assicurazione contro i danni concernenti rischi relativi ai territori dell'Africa Orientale Italiana, che erano, regolarmente in vigore al 31 marzo 1941-XIX, saranno sospese, qualora non sia provveduto al pagamento dei premi entro i termini stabiliti dalle polizze medesime, e l'assicurato non e' tenuto al pagamento dei premi scaduti. La sospensione cessera' alla data fissata con il provvedimento di cui al precedente art. 1, ed il contratto riprendera' vigore, qualora non sia intanto scaduto il termine originariamente stabilito per la sua durata.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 aprile 1943, n. 560
1Il Regio Decreto 22 aprile 1943, n. 560 ha disposto (con l'art. 1, lettera a)) che "Le norme contenute nella legge 18 maggio 1942-XX, n. 669, relative alla gestione nel Regno durante lo stato di guerra delle attivita' economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana, si applicano anche alle attivita' economiche esercitate in Libia, con le seguenti modificazioni: a) alla data «31 marzo 1941-XIX» indicata agli articoli 2, 24, 25 e 31, e' sostituita quella del «1° febbraio 1943-XXI». [...]"
Testo in vigore dal 2 luglio 1943 al 9 maggio 2025
