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[1]Le polizze di assicurazione contro i danni concernenti rischi relativi ai territori dell'Africa Orientale Italiana, che erano, regolarmente in vigore al 31 marzo 1941-XIX, saranno sospese, qualora non sia provveduto al pagamento dei premi entro i termini stabiliti dalle polizze medesime, e l'assicurato non e' tenuto al pagamento dei premi scaduti. La sospensione cessera' alla data fissata con il provvedimento di cui al precedente art. 1, ed il contratto riprendera' vigore, qualora non sia intanto scaduto il termine originariamente stabilito per la sua durata.
[2]Se le polizze siano regolarmente in vigore per essere stati pagati i premi, sono sospesi fino alla data fissata con il provvedimento di cui al precedente art. 1, i termini di decadenza in esse previsti.
Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 2 luglio 1943
