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In caso di morte dell'assicurato, sulla cui polizza sia stato chiesto il prestito di cui all'articolo 25, l'ente assicuratore paghera' il capitale assicurato al netto dei prestiti concessi e dei relativi interessi, ove la morte avvenga nel periodo di tempo durante il quale il rischio risulti coperto dal prestito stesso.

Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;669~art28 · fonte del testo

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