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[1]In ogni caso non si avra' decadenza dal contratto nei dodici mesi successivi alla copertura prevista dall'articolo Trascorso tale termine, la garanzia rimane sospesa con facolta' all'assicurato di riattivare la polizza fino a sei mesi dalla data fissata con il provvedimento di cui al precedente art. 1. La riattivazione ha luogo quando siano soddisfatte le altre eventuali condizioni di polizza alle quali essa e' subordinata e siano corrisposti i premi arretrati con gli interessi composti in misura non superiore al cinque per cento, con deduzione del costo del rischio non corso durante la sospensione del contratto.
[2]Su richiesta dell'assicurato, l'ente assicuratore deve:
- a)consentire che la somma complessiva dovuta per la riattivazione del contratto sia ripartita ratealmente sulle ulteriori annualita' di premio dovute per la esecuzione del contratto;
- b)concedere la riduzione del capitale assicurato in relazione ai premi pagati.
Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 9 maggio 2025
