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[1]Se la polizza al 31 marzo 1941-XIX era regolarmente in vigore ai termini delle sue condizioni generali e particolari, oppure a quella data non era trascorso piu' di un anno dal giorno di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, la garanzia, ove il premio non sia stato altrimenti versato, continuera' ad essere valida a tutti gli effetti, entro i limiti di cui ai successivi articoli 26, 27, 28, 29 e 30, mediante l'accensione di prestiti, richiesti da qualsiasi interessato per il pagamento dei premi dovuti e del soprapremio per la copertura del rischio di guerra che deve essere corrisposto dagli assicurati in servizio presso le Forze armate.
[2]Per la misura del soprapremio del rischio di guerra, e per le condizioni che ne regolano l'applicazione, valgono le disposizioni in vigore per le assicurazioni stipulate nel Regno.
Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 2 luglio 1943
