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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Fino al 30 giugno 1941, e' data facolta' di provvedere mediante ordini di accreditamento al pagamento delle spese relative a missioni compiute dal personale degli uffici ed organi periferici del Ministero dell'agricoltura e' delle foreste, nonche' del Genio civile per i servizi della bonifica integrale.
[9]E' pure data facolta' di provvedere con ordini di accreditamento al pagamento delle indennita' di missione e di stipendio al personale provinciale addetto al servizio approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale in periodo di guerra, istituito con R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, nonche' ai pagamenti in conto di forniture fatte per le esigenze del detto servizio.
[10]Per quanto riguarda tali forniture, sono applicabili le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, e i relativi ordini di accreditamento potranno essere emessi anche oltre i limiti stabiliti dall'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. 12
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 21 ottobre 1940-XVIII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - TASSINARI - DI REVEL
[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 luglio 1941, n. 829 convertito senza modificazioni dalla L. 8 dicembre 1941, n. 1438 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Al servizio dell'approvvigionamento del legname nazionale in caso di mobilitazione di cui al R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1408, vengono estese fino al 30 giugno 1942-XX, le norme di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1586".
L. 11 luglio 1941, n. 793
2La L. 11 luglio 1941, n. 793 ha disposto (con l'articolo unicoc, comma 1) che "La facolta' di provvedere, mediante ordini di accreditamento, al pagamento delle spese relative a missioni compiute dal personale degli uffici ed organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonche' del Genio civile per i servizi della bonifica integrale prevista dall'articolo unico, primo comma della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1586, fino al 30 giugno 1941-XIX, e' prorogata fino al 30 giugno 1942-XX. Restano ferme le disposizioni del secondo e terzo comma del detto articolo che continueranno ad aver effetto fino alla soppressione della Direzione generale dell'alimentazione prevista dall'art. 3 della legge 12 luglio 1940-XVIII, n. 1096".
Testo in vigore dal 3 settembre 1941 al 21 agosto 1942
