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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Fino al 30 giugno 1941, e' data facolta' di provvedere mediante ordini di accreditamento al pagamento delle spese relative a missioni compiute dal personale degli uffici ed organi periferici del Ministero dell'agricoltura e' delle foreste, nonche' del Genio civile per i servizi della bonifica integrale.
[9]E' pure data facolta' di provvedere con ordini di accreditamento al pagamento delle indennita' di missione e di stipendio al personale provinciale addetto al servizio approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale in periodo di guerra, istituito con R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, nonche' ai pagamenti in conto di forniture fatte per le esigenze del detto servizio.
[10]Per quanto riguarda tali forniture, sono applicabili le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, e i relativi ordini di accreditamento potranno essere emessi anche oltre i limiti stabiliti dall'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. 1
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 21 ottobre 1940-XVIII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - TASSINARI - DI REVEL
[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 luglio 1941, n. 829 convertito senza modificazioni dalla L. 8 dicembre 1941, n. 1438 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Al servizio dell'approvvigionamento del legname nazionale in caso di mobilitazione di cui al R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1408, vengono estese fino al 30 giugno 1942-XX, le norme di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1586".
Testo in vigore dal 23 agosto 1941 al 3 settembre 1941
