Presso ciascun ufficio consolare e' costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il piu' anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio e' composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio. Quando uno scrutatore e' assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennita' stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 e' autorizzata, per l'anno 2003, rispettivamente la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118

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Il D.L. 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis, lettera e)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, gli articoli 19 e 20 sono abrogati.

Testo vigente dal 31 luglio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 2003 al 31 luglio 2012.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118

    Il D.L. 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis, lettera e)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, gli articoli 19 e 20 sono abrogati.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2003-10-23;286~art19 · fonte del testo

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