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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]A tutti gli effetti dell'art. 1226 del Codice civile si considera dovuta a forza maggiore l'impossibilita' o la grave difficolta' in cui il debitore si trovi di adempiere la prestazione per effetto di ordinativi ricevuti dalle competenti autorita' per esigenze militari, qualora le stesse autorita' abbiano richiesto che siano eseguiti con precedenza.

[9]Resta salva la facolta' di applicare, da parte delle altre Amministrazioni dello Stato, le penalita' a termini di legge o di contratto, quando l'entita' degli ordinativi militari, in rapporto all'efficienza dell'azienda fornitrice, non giustifichi l'inadempimento o il maggior ritardo verificatosi nei confronti delle Amministrazioni stesse.

[10]La presente legge, che entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione, cessera' di avere effetto decorsi due anni da tale data.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 23 maggio 1940-XVIII

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]Mussolini - Grandi - Ricci

[15]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 4 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-05-23;480~art1 · fonte del testo

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