In ogni caso le agevolazioni fiscali di cui alle leggi 6 agosto 1954, n. 604 e 25 luglio 1952, n. 991, e relative modificazioni ed aggiunte, si applicano, sempreche' ricorrano le circostanze nelle leggi stesse previste, e limitatamente ai beni assegnati a coltivatori diretti, agli atti per la suddivisione tra i soci dei beni di cooperative agricole regolarmente costituite, anche se, per l'acquisto dei beni le cooperative abbiano usufruito dei benefici fiscali.

Testo vigente dal 24 ottobre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-05;1154~art4 · fonte del testo

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