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Per tutti i pagamenti disposti, nei modi indicati negli articoli precedenti, a favore del Portafoglio dello Stato per cessione di valute, le Amministrazioni centrali, le Ragionerie centrali competenti nonche' la Corte dei conti, terranno in evidenza in appositi registri, in applicazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 332 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, gli ordinativi emessi, ai fini della resa del conto da parte dei funzionari o delle Amministrazioni a cui favore, o per conto, venne erogata la valuta.

Testo in vigore dal 4 aprile 1951 al 1 marzo 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-03-03;193~art4 · fonte del testo

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