Norme relative ad atti e procedimenti

Art. 15 — Sospensione del processo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Quando una delle parti in causa, trovandosi nell'Africa Orientale Italiana e non essendo rappresentata da persona autorizzata a stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 del Codice di procedura civile, non possa provvedere convenientemente alla propria difesa, l'autorita' giudiziaria puo' ordinare, anche di ufficio, la sospensione del processo.

[2]La sospensione del processo e' inoltre ordinata in tutti i casi nei quali una delle parti dimostri di non potere, per effetto delle condizioni create dalla guerra nell'Africa Orientale Italiana, provvedere convenientemente alla propria difesa.

[3]L'autorita' giudiziaria che ordina la sospensione del processo ai sensi dei due commi precedenti puo' disporre, anche d'ufficio, gli opportuni provvedimenti cautelari.

[4]Il provvedimento che ordina o nega la sospensione del processo non e' soggetto a impugnazione. Esso puo' essere revocato, su istanza della parte interessata, quando siano venuti a mancare i motivi che lo hanno determinato.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art15 · fonte del testo

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