Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unita' sanitarie locali, uno o piu' centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale.1 I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture gia' operanti e personale gia' dipendente. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilita' finanziarie ad esse gia' attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376

1

Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il comma 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 11 settembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 settembre 1995

Confronto con la versione in vigore dal 13 settembre 1993 al 11 settembre 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376

    Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il comma 1 del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1993-08-23;352~art9 · fonte del testo

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