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[1]Le Amministrazioni centrali competenti, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sono autorizzate a concedere, mediante l'emissione di speciali ruoli conti-correnti, alle persone di famiglia residenti nel Regno, in Libia, o nei Possedimenti dell'Egeo, dei titolari di pensioni iscritte presso gli Uffici del Tesoro dell'Africa Orientale Italiana, che si trovino residenti in tale territorio o in territori di Stati nemici o di Stati che non sono in relazioni diplomatiche con l'Italia, un assegno provvisorio da imputarsi al capitolo del bilancio su cui gravano le corrispondenti pensioni.
[2]L'anzidetto assegno provvisorio e' corrisposto per i primi due mesi, nella misura di due terzi e, successivamente, nella misura della meta' della pensione dovuta al diretto intestatario.
[3]Agli effetti dei comma precedenti, si considerano persone di famiglia quelle che avrebbero diritto alla pensione di riversibilita', in caso di morte del titolare della pensione diretta.
[4]((Ove l'assegno provvisorio sia da concedere diretta mente ai soli figli minori del beneficiario, la misura osera' determinata al cinquanta per cento, al quaranta per cento, od al terzo, quando il numero dei minori sia rispettivamente di quattro o piu', di tre, di due od uno, con diritto di accrescimento soltanto in quest'ultimo caso fra i compartecipi, e nuche permanga in essi il diritto al godimento dell'assegno, secondo le norme della vigente legislazione sulle pensioni)).
[5]Per la liquidazione e i pagamenti dell'assegno provvisorio contemplato nel presente articolo, le Amministrazioni centrali e le Intendenze di finalizzi - Uffici provinciali del Tesoro - debbono attenersi alle medesime norme legislative e regolamentari, che disciplinano la liquidazione e il pagamento delle pensioni di riversibilita'.
[6]((Nei riguardi della liquidazione, le Amministrazioni Centrali hanno facolta' di adottare, anziche' la procedura ordinaria, quella speciale piu' semplice per la liquidazione delle pensioni provvisorie e degli acconti sulle pensioni di guerra)).
[7]I pagamenti dell'assegno provvisorio si eseguono a mesi maturati, con decorrenza dal primo giorno del Mese successivo all'evento, che ha determinato nel titolare della pensione l'impossibilita' a riscuotere.
Testo in vigore dal 3 luglio 1943 al 16 dicembre 2009
