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[1]Le Amministrazioni centrali competenti, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sono autorizzate a concedere, mediante l'emissione di speciali ruoli conti-correnti, alle persone di famiglia residenti nel Regno, in Libia, o nei Possedimenti dell'Egeo, dei titolari di pensioni iscritte presso gli Uffici del Tesoro dell'Africa Orientale Italiana, che si trovino residenti in tale territorio o in territori di Stati nemici o di Stati che non sono in relazioni diplomatiche con l'Italia, un assegno provvisorio da imputarsi al capitolo del bilancio su cui gravano le corrispondenti pensioni.
[2]L'anzidetto assegno provvisorio e' corrisposto per i primi due mesi, nella misura di due terzi e, successivamente, nella misura della meta' della pensione dovuta al diretto intestatario.
[3]Agli effetti dei comma precedenti, si considerano persone di famiglia quelle che avrebbero diritto alla pensione di riversibilita', in caso di morte del titolare della pensione diretta.
[4]Per la liquidazione e i pagamenti dell'assegno provvisorio contemplato nel presente articolo, le Amministrazioni centrali e le Intendenze di finalizzi - Uffici provinciali del Tesoro - debbono attenersi alle medesime norme legislative e regolamentari, che disciplinano la liquidazione e il pagamento delle pensioni di riversibilita'.
[5]I pagamenti dell'assegno provvisorio si eseguono a mesi maturati, con decorrenza dal primo giorno del Mese successivo all'evento, che ha determinato nel titolare della pensione l'impossibilita' a riscuotere.
Testo in vigore dal 7 settembre 1942 al 3 luglio 1943
