Il Ministro delle finanze puo' richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati ed anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali della Guardia di finanza che si trovino in ausiliaria ovvero che successivamente al collocamento in congedo per limiti di eta' abbiano prestato servizio temporaneo senza soluzione di continuita' per almeno dodici mesi ed i vicebrigadieri e militari di truppa collocati in congedo per limite di eta'. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

  • a)aver riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" e non essere stati sanzionati disciplinarmente;
  • b)non essere rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo quinquennio, per malattia, licenza di convalescenza od aspettativa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
  • c)essere stati dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo. 3. I militari richiamati a norma del comma 1 non possono essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989

Testo vigente dal 12 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 1988

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1986 al 12 agosto 1988. 40 parole tolte, 56 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il Ministro delle finanze puo' richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati tolto: e aggiunto: ed anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali aggiunto: della Guardia di finanza che si trovino in ausiliariatolto: , nonche' i vicebrigadieri ed i aggiunto: ovvero che successivamente al collocamento in congedo per limiti di eta' abbiano prestato servizio temporaneo senza soluzione di continuita' per almeno dodici mesi ed i vicebrigadieri e militari di truppa tolto: della Guardia di finanza che possiedono aggiunto: collocati in congedo per limite di eta'. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) tolto: abbiano aggiunto: aver riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" e non tolto: siano aggiunto: essere stati sanzionati disciplinarmente;

b) non tolto: siano aggiunto: essere rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo quinquennio, per malattia, licenza di convalescenza od aspettativa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;

c) tolto: siano aggiunto: essere stati dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo. tolto: I soggetti aggiunto: 3. I militari richiamati a norma del comma 1 non possono essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989tolto: . La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata solo nei limiti della maggiore spesa autorizzata, per ciascun anno, dall'articolo 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-12-23;915~art1 · fonte del testo

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