L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Il Ministro delle finanze puo' richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati ed anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali della Guardia di finanza che si trovino in ausiliaria ovvero che successivamente al collocamento in congedo per limiti di eta' abbiano prestato servizio temporaneo senza soluzione di continuita' per almeno dodici mesi ed i vicebrigadieri e militari di truppa collocati in congedo per limite di eta'. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

  • a)aver riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" e non essere stati sanzionati disciplinarmente;
  • b)non essere rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo quinquennio, per malattia, licenza di convalescenza od aspettativa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
  • c)essere stati dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo. 3. I militari richiamati a norma del comma 1 non possono essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989".

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;339~art1 · fonte del testo

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