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[1]Rimangono in vigore il terzo comma dell'art. 189 e l'art. 190 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.
[2]All'atto della definitiva cessazione dal servizio coloro che abbiano usufruito del cumulo di assegni consentito dalle disposizioni di cui al precedente comma, liquideranno il trattamento di quiescenza loro spettante in relazione al nuovo servizio in aggiunta a quello gia' goduto. Nel caso che gli interessati chiedano la ricongiunzione dei servizi agli effetti della liquidazione di un'unica pensione, dovranno rifondere le quote di pensione o assegno percepite durante il nuovo servizio.
Testo in vigore dal 7 maggio 1938 al 16 dicembre 2009
