Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1938 al 16 dicembre 2009. 239 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Nei confronti del personale statale provvisto di stipendio, paga o retribuzione pensionabile, che comunque abbia di fatto cumulato o cumuli, anche solo in parte, il godimento di dette competenze con una pensione o assegno, anche temporaneo, normale diretto, il pagamento della pensione o dell'assegno, ove non sia stato gia' sospeso, cessera' a partire dalla prima rata con scadenza successiva alla pubblicazione della presente legge, salvo l'eventuale applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo precedente.
tolto: Il personale di cui al precedente comma, all'atto del definitivo collocamento a riposo, avra' diritto di optare fra:
tolto: a) la riammissione al godimento della pensione o dell'assegno gia' sospeso, in aggiunta al trattamento di quiescenza eventualmente spettante in relazione ai soli servizi prestati dopo la precedente liquidazione di pensione o assegno;
tolto: b) la liquidazione di un'unica pensione in base ai servizi che diedero luogo alla concessione della precedente pensione o assegno ed a quelli prestati dopo la riassunzione durante i quali siasi verificata la sospensione del pagamento di tali competenze.
tolto: II personale che abbia optato per il trattamento di cui alla lettera b) e voglia ottenere anche il computo parziale o totale dei servizi resi dopo la riassunzione con contemporanea percezione della pensione o assegno e degli emolumenti di attivita', dovra' rifondere le quote di pensione o di assegno riscosse nel periodo che intende valorizzare, periodo che, ad ogni effetto, dovra' essere computato risalendo dalla data di sospensione del pagamento della pensione o assegno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1938-04-11;420~art2 · fonte del testo
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