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[1]Nei confronti del personale statale provvisto di stipendio, paga o retribuzione pensionabile, che comunque abbia di fatto cumulato o cumuli, anche solo in parte, il godimento di dette competenze con una pensione o assegno, anche temporaneo, normale diretto, il pagamento della pensione o dell'assegno, ove non sia stato gia' sospeso, cessera' a partire dalla prima rata con scadenza successiva alla pubblicazione della presente legge, salvo l'eventuale applicazione della seconda parte del primo comma dell'articolo precedente.
[2]Il personale di cui al precedente comma, all'atto del definitivo collocamento a riposo, avra' diritto di optare fra:
- a)la riammissione al godimento della pensione o dell'assegno gia' sospeso, in aggiunta al trattamento di quiescenza eventualmente spettante in relazione ai soli servizi prestati dopo la precedente liquidazione di pensione o assegno;
- b)la liquidazione di un'unica pensione in base ai servizi che diedero luogo alla concessione della precedente pensione o assegno ed a quelli prestati dopo la riassunzione durante i quali siasi verificata la sospensione del pagamento di tali competenze.
[3]II personale che abbia optato per il trattamento di cui alla lettera b) e voglia ottenere anche il computo parziale o totale dei servizi resi dopo la riassunzione con contemporanea percezione della pensione o assegno e degli emolumenti di attivita', dovra' rifondere le quote di pensione o di assegno riscosse nel periodo che intende valorizzare, periodo che, ad ogni effetto, dovra' essere computato risalendo dalla data di sospensione del pagamento della pensione o assegno.
Testo in vigore dal 7 maggio 1938 al 16 dicembre 2009
