Art. 4 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1977, n. 1085

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La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."

Testo vigente dal 4 marzo 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 marzo 1978

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978. 789 parole tolte.

tolto: Una nave che non puo' governare deve portare, nel punto in cui possono essere meglio veduti e, se e' nave a propulsione meccanica in sostituzione dei fanali indicati nell'art. 2, primo comma, nn. 1) e 2), due fanali a luce rossa, disposti in linea verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi) e di intensita' luminosa tale da essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia. Durante il giorno essa deve portare, disposti in linea verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi), nel punto in cui possano essere meglio veduti, due palloni od oggetti approssimativamente rotondi, neri aventi un diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi) ciascuno. Un idrovolante in acqua non in grado di governare puo' portare, nel punto in cui possano essere meglio veduti, e in sostituzione del fanale indicato nell'art. 2, comma secondo, numero 1), due fanali a luce rossa disposti in linea verticale uno al di sopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 0,91 (3 piedi) e di caratteristiche tali da essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia. Durante il giorno puo' portare, disposti in linea verticale uno al di sopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 0,91 (3 piedi), nel punto in cui possano essere meglio veduti, due palloni o oggetti approssimativamente rotondi, neri, aventi un diametro non inferiore a metri 0,61 (due piedi) ciascuno. Una nave intenta a distendere o a ricuperare un cavo sottomarino o un segnale per la navigazione, o una nave impegnata in operazioni idrografiche o in lavori subacquei, o una nave che effettua un rifornimento in mare o sta per lanciare o ricuperare un aeromobile, quando per motivo del suo lavoro non puo' allontanarsi dalla rotta di altre navi che si avvicinano, deve portare in sostituzione dei due fanali indicati nell'art. 2, I primo comma, nn. 1) e 2) o nell'art. 7, primo comma, n. 1), tre Canali disposti in linea verticale uno al di sopra dell'altro, in in modo che il fanale piu' alto e quello piu' basso siano alla stessa distanza, non inferiore a metri 1,83 (6 piedi), al di sopra o al di sotto di quello centrale. I fanali inferiore e superiore devono essere a luce rossa, quello di mezzo deve essere a luce bianca e tutti devono essere di intensita' luminosa tale da essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia. Durante il giorno essa deve portare, disposti in linea verticale uno al di sopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi), nel punto in cui possono essere meglio veduti, tre segnali, aventi ciascuno un diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi), dei quali il superiore e l'inferiore devono essere di forma sferica e di colore rosso e quello di mezzo di forma biconica e di colore bianco. Una nave impegnata in operazioni di dragaggio di mine deve portare un fanale a luce verde alla formaggetta dell'albero prodiero ed un fanale a luce verde all'estremita' del pennone dell'albero prodiero dalla parte dove esiste il pericolo, o, se il pericolo esiste lungo tutti e due i fianchi, un fanale a luce verde a ciascuna delle estremita' di detto pennone. Tali fanali devono essere portati in piu' dei fanali prescritti dall'articolo 2, primo comma, n. 1) o dall'art. 7, primo comma, n. 1) secondo i casi, e devono avere intensita' luminosa tale da essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia. Durante il giorno deve portare dei palloni neri di diametro non inferiore a 61 centimetri (2 piedi) fissati nella stessa posizione dei fanali verdi. I fanali o palloni di cui sopra indicano che e' pericoloso per altre navi di accostarsi a meno di mezzo miglio (3.000 piedi) di poppa del dragamine o a meno di un quarto di miglio (1.500 piedi), dal lato o dai lati dove il pericolo e' segnalato. Le navi e gli idrovolanti dei quali tratta il presente articolo, quando non hanno abbrivo, non devono portare i fanali colosati laterali ne' quello di poppa. Devono invece portarli quando hanno abbrivo. I fanali ed i segnali prescritti dal presente articolo devono essere considerati dalle altre navi e dagli altri idrovolanti come segnali indicanti che la nave e l'idrovolante che li porta non governa e non puo' quindi lasciare libera la rotta. I segnali di cui sopra non sono segnali delle navi in pericolo e che chiedono soccorso; questi ultimi sono descritti nell'art. 31.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1977, n. 1085

    La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-05-05;276~allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art4 · fonte del testo

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