Art. 11 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1977, n. 1085

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La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."

Testo vigente dal 4 marzo 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 marzo 1978

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978. 605 parole tolte.

tolto: Una nave di lunghezza inferiore a metri 45,75 (150 piedi), quando e' all'ancora, deve portare nella parte prodiera, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca costruito in modo da mostrare una luce chiara, uniforme e ininterrotta, visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia. Tale nave puo' anche portare un secondo fanale a luce bianca sistemato nella posizione prescritta dal successivo comma del presente articolo, ma non ha l'obbligo. Tale secondo fanale, se e' portato, deve essere visibile ad una distanza di almeno due miglia e sistemato in modo da essere visibile, per quanto possibile, per tutto il giro dell'orizzonte. Una nave di lunghezza pari o superiore a metri 45,75 (150 piedi), quando e' all'ancora, deve portare vicino al dritto di prora, ad un'altezza non inferiore a metri 6,10 (20 piedi) al di sopra dello scafo, un fanale a luce bianca come indicato al comma precedente, e sulla poppa o vicino ad essa un altro fanale simile, ad un'altezza tale da trovarsi a non meno di metri 4,57 (15 piedi) piu' in basso di quello prodiero. Entrambi questi fanali devono essere visibili ad una distanza di almeno tre miglia e sistemati in modo tale da essere visibili per quanto possibile, per tutto il giro dell'orizzonte. Fra la levata ed il tramonto del sole tutte le navi all'ancora devono portare nella parte prodiera, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un pallone nero di diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi). Una nave impegnata a distendere o a ricuperare un cavo sottomarino oppure un segnale per la navigazione, o una nave impegnata in operazioni idrografiche o in lavori subacquei, quando e' all'ancora, deve portare i fanali o i segnali prescritti dal terzo comma dell'art. 4 oltre a quelli prescritti, a seconda dei casi, nei precedenti comuni del presente articolo. Una nave incagliata deve portare, di notte, il fanale o i fanali prescritti dai commi primo e secondo del presente articolo e i due fanali a luce rossa prescritti dal primo comma dell'art. 4. Durante il giorno essa deve portare, nel punto in cui possono essere meglio veduti, tre palloni neri, ciascuno di diametro non inferiore a metri 0,61 (2 piedi), disposti in linea verticale uno al disopra dell'altro ad una distanza fra loro non inferiore a metri 1,83 (6 piedi). Un idrovolante in acqua di lunghezza inferiore a metri 45,75 (150 piedi), quando e' all'ancora, deve portare, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno due miglia. Un idrovolante in acqua di lunghezza pari o superiore a metri 45,75 (150 piedi), quando e' all'ancora, deve portare, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca di prora ed un fanale a luce bianca di poppa, ambedue visibili per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno tre miglia; inoltre, se ha un'apertura di ali superiore a metri 45,75 (150 piedi), esso deve portare un fanale a luce bianca all'estremita' di ogni ala, per indicare la massima apertura d'ali, visibile per quanto possibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di un miglio. Un idrovolante incagliato deve portare un fanale di fonda oppure i fanali prescritti nei commi sesto e settimo del presente articolo ed, inoltre, puo' portare due fanali a luce rossa disposti in linea verticale, ad una distanza fra loro non inferiore a metri 0,91 (3 piedi) e collocati in modo da essere visibili per tutto il giro dell'orizzonte.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1977, n. 1085

    La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-05-05;276~allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art11 · fonte del testo

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