Art. 10 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1977, n. 1085

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La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."

Testo vigente dal 4 marzo 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 marzo 1978

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978. 197 parole tolte.

tolto: Salvo disposizioni contrarie risultanti dalle presenti norme, una nave quando e' in navigazione deve portare di poppa un fanale a luce bianca costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dodici rombi di bussola (135 gradi), fissato in modo da mostrare la sua luce da poppa fino a sei rombi (67 gradi e mezzo) su ciascun lato della nave e di intensita' luminosa tale da essere veduto ad una distanza di almeno due miglia. A bordo delle piccole navi, se a causa del cattivo tempo o per altri motivi giustificati, non e' possibile fissare il predetto fanale, si deve avere pronta sottomano una torcia elettrica oppure un fanale acceso a luce bianca, che devono essere mostrati all'avvicinarsi di una nave che stia sopraggiungendo, in tempo utile per evitare una collisione. Un idrovolante in flottaggio deve portare sulla coda un fanale a luce bianca costruito in modo da mostrare una luce Ininterrotta su un arco d'orizzonte di 140 gradi, fissato in modo da mostrare la sua luce per 70 gradi su ciascun lato dell'idrovolante a partire dalla poppa e di intensita' luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1977, n. 1085

    La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-05-05;276~allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art10 · fonte del testo

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