Art. 1 — Visite dei parlamentari nelle strutture militari

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I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate. Le visite devono essere annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione. Le visite devono svolgersi secondo le modalita' definite dal regolamento di cui all'articolo 6, tali comunque da non interferire con la normale attivita' di servizio e con la funzionalita' delle strutture.

Testo in vigore dal 2 luglio 1998 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1998-06-24;206~art1 · fonte del testo

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