Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1979 al 28 aprile 1981. Leggi il testo vigente →

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere rilevati, in tutto il territorio nazionale, i seguenti dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei:

  • a)le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo;
  • b)tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o derivazioni o scarichi. 2 I dati verranno rilevati a cura delle regioni, sulla base delle norme di cui all'articolo 2, lettera b), e inviati al ((Comitato interministeriale)) di cui all'articolo 3, per la redazione del piano nazionale di risanamento. I dati suddetti dovranno essere aggiornati ogni due anni. ((Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni con periodicita' non superiore all'anno. Le autorita' competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1979, n.650

2

La L. 24 dicembre 1979, n.650, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui al primo comma dell'articolo 7 ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 31 marzo 1981."

Testo in vigore dal 30 dicembre 1979 al 28 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1979

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1976 al 30 dicembre 1979. 10 parole tolte, 48 parole aggiunte.

… sulla base delle norme di cui all'articolo 2, lettera b), e inviati al Comitato tolto: dei Ministri aggiunto: interministeriale di cui all'articolo 3, per la redazione del piano nazionale di risanamento. I … Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idricotolto: , dovranno aggiunto: devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura tolto: delle portate delle acque prelevate o aggiunto: della portata delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi tolto: o aggiunto: e dei comuni con periodicita' non superiore all'annoaggiunto: . Le autorita' competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 1979, n.650

    La L. 24 dicembre 1979, n.650, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui al primo comma dell'articolo 7 ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 31 marzo 1981."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari