Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1981 al 2 marzo 1983. Leggi il testo vigente →

((Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa e' cosi' determinata: per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata; per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata. La parte relativa al servizio di depurazione e' dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili. Il volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata. Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto e' riscosso con le stesse modalita' e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'art. 16, primo comma. Il canone e' liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora i servizi di cui all'articolo 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto e' pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente)). 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 febbraio 1981, n.38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n.153

4

Il D.L. 28 febbraio 1981, n.38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n.153, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni del presente art. 3 hanno effetto dall'anno 1981." Ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Per detto anno i provvedimenti delle regioni e degli enti gestori del servizio, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, numero 319, devono essere adottati rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 luglio dello stesso anno 1981." Ha disposto inoltre (con l'art. 3, comma 4) che "Resta salvo, anche per il periodo successivo, quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 26 agosto 1977, e dai provvedimenti regionali adottati entro il 31 maggio 1981 ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1980, limitatamente alla parte concernente la determinazione della tariffa per le acque provenienti da utilizzazioni industriali ed i modi e i termini di presentazione delle relative denunce."

Testo in vigore dal 28 aprile 1981 al 2 marzo 1983

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1976

1976oggi
  1. 29 aprile 2006 — oggiabrogatoper 20 anni
  2. 13 giugno 1999 — 29 aprile 2006abrogatoper 7 anni
  3. 1 gennaio 1999 — 13 giugno 1999per 5 mesi
  4. 18 maggio 1995 — 1 gennaio 1999per 4 anni
  5. 29 novembre 1988 — 18 maggio 1995per 6 anni
  6. 1 marzo 1988 — 29 novembre 1988per 9 mesi
  7. 2 marzo 1983 — 1 marzo 1988per 5 anni
  8. 28 aprile 1981 — 2 marzo 1983per un anno
  9. 30 dicembre 1979 — 28 aprile 1981per un anno
  10. 10 ottobre 1976 — 30 dicembre 1979per 3 anni
  11. 29 maggio 1976 — 10 ottobre 1976testo originarioper 4 mesi

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 1981

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1979 al 28 aprile 1981. 182 parole tolte, 289 parole aggiunte.

tolto: Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 integrato dal Ministro per le finanze, predispone formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'articolo precedente e stabilisce le penalita' per la omessa, infedele o ritardata denuncia o per l'omesso e ritardato pagamento, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica. Sulla base delle formule stesse le regioni provvedono, entro centottanta giorni dal termine di cui al comma precedente, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti, con determinazione dei massimali vincolanti per gli enti erogatori dei servizi e riscuotitoriaggiunto: Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa e' cosi' determinata: per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata; per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata. La parte relativa al servizio di depurazione e' dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili. Il volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata. Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto e' riscosso con le stesse modalita' e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'art. 16, primo comma. Il canone e' liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora i servizi di cui all'articolo 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto e' pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o dirittotolto: . Compete alle regioni stabilire i modi ed i termini per la presentazione della denuncia delle quantita' e qualita' delle acque scaricate, di cui all'articolo 16, per la concreta determinazione della tariffa da applicare. Alla riscossione di quanto dovuto si provvede mediante ruoli nominativi. Qualora il ritardo nel pagamento delle tariffe si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti. La decadenza e' pronunciata dalla medesima autorita' che provvede al rilascio delle autorizzazioni aggiunto: medesimo. In tal caso il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 28 febbraio 1981, n.38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n.153

    Il D.L. 28 febbraio 1981, n.38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n.153, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni del presente art. 3 hanno effetto dall'anno 1981." Ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Per detto anno i provvedimenti delle regioni e degli enti gestori del servizio, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, numero 319, devono essere adottati rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 luglio dello stesso anno 1981." Ha disposto inoltre (con l'art. 3, comma 4) che "Resta salvo, anche per il periodo successivo, quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 26 agosto 1977, e dai provvedimenti regionali adottati entro il 31 maggio 1981 ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1980, limitatamente alla parte concernente la determinazione della tariffa per le acque provenienti da utilizzazioni industriali ed i modi e i termini di presentazione delle relative denunce."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art17 · fonte del testo

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