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[1]Avverso la decisione dell'Associazione sul reclamo prodotto dal consortista, questi puo' ricorrere al Ministro per le corporazioni entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione stessa.
[2]Il ricorso al Ministro non sospende, senza speciale provvedimento del Ministro stesso, l'esigibilita' del credito dell'Associazione, ne' l'applicazione della indennita' di mora, ne' la procedura coattiva di cui agli articoli 1 e 6, salvi sempre gli sgravi ed i rimborsi che risulteranno dovuti a seguito della decisione definitiva del Ministro.
Testo in vigore dal 2 ottobre 1941 al 22 dicembre 2008
