Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 1941 al 22 dicembre 2008. 139 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il credito dell'Associazione comunicato ai consortisti, esclusa la parte per la quale sia sorta contestazione, giusta il precedente art. 3, diventa definitivo col decorso del termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione del prospetto e deve essere soddisfatto in unica soluzione, o direttamente alla Sezione, o a mezzo conto corrente postale o di vaglia od assegno bancario intestati alla Sezione o all'Ente da essa designato, entro otto giorni successivi al termine stesso.
tolto: Ove l'ultimo giorno utile per il pagamento sia festivo, il pagamento puo' farsi nel giorno successivo non festivo.
tolto: Il debito del consortista, determinato dall'Associazione a seguito del reclamo, di cui all'art. 3, diventa definitivo col decorso di dieci giorni dalla comunicazione della relativa decisione se non viene impugnato ai sensi dell'art. 4 e deve essere soddisfatto, nei modi indicati nei comma precedenti, entro gli otto giorni successivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-07-25;1041~art5 · fonte del testo
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