Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1973 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per i lavori appaltati, concessi o affidati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, e' ammessa, per tutta la durata della esecuzione e fino all'ultimazione dei lavori, quando l'Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell'opera e' aumentato o diminuito in misura superiore al 5 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti, intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 febbraio 1973, n.37

1

La L. 22 febbraio 1973, n.37 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione prezzi degli appalti di opere pubbliche, e' fissato al 31 dicembre 1973."

Testo in vigore dal 10 aprile 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 1970 al 10 aprile 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 febbraio 1973, n.37

    La L. 22 febbraio 1973, n.37 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione prezzi degli appalti di opere pubbliche, e' fissato al 31 dicembre 1973."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-19;76~art2 · fonte del testo

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