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Per i lavori appaltati, concessi o affidati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, e' ammessa, per tutta la durata della esecuzione e fino all'ultimazione dei lavori, quando l'Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell'opera e' aumentato o diminuito in misura superiore al 5 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti, intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta.

Testo in vigore dal 16 marzo 1970 al 10 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-19;76~art2 · fonte del testo

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