[1]Riconoscimento giuridico di enti costituiti nell'ambito della Diocesi

[2]1. Ferma restando la personalita' giuridica della Diocesi, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2011, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della Diocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d'istruzione, assistenza e beneficenza. 2. Il riconoscimento della personalita' giuridica agli enti di cui al comma 1 e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata della Diocesi. Alla domanda deve essere altresi' allegato lo statuto dell'ente stesso. 3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui e' richiesto il riconoscimento della personalita' giuridica, al carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1. 4. L'ente non puo' essere riconosciuto se non e' rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia. 5. Gli enti ecclesiastici della Diocesi, che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia civilmente riconosciuti.

Testo vigente dal 17 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-08;126~allegato-art13 · fonte del testo

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