Liberta' religiosa La Repubblica da' atto dell'autonomia della Diocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale. E' garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti alla Diocesi la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. E' riconosciuto ai cristiani ortodossi appartenenti alla Diocesi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Testo vigente dal 17 luglio 2026

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-07-08;126~art2 · fonte del testo

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