Art. 8 (Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni) — Assistenza spirituale ai ricoverati

1. I ministri di culto e i missionari della «Chiesa» possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla «Chiesa» o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo. 2. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 ai predetti istituti per i fini ivi indicati e' libero e senza limitazione d'orario. 3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla autorita' religiosa preposta alla «Chiesa» piu' vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-07-30;127~allegato-intesa-repubblica-italiana-e-chiesa-gesu-dei-santi--art8 · fonte del testo

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