Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alla Diocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta e' assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3. L'accesso di tali ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 per i fini di cui al medesimo comma e' libero e senza limitazioni di orario. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico della Diocesi.

Testo vigente dal 17 luglio 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-07-08;126~art5 · fonte del testo

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