L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalierei, nelle case di cura o di riposo, e' assicurata dai ministri di culto dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso e' altresi' consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti dell'Unione. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai ministri di culto o ai diaconi responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Testo vigente dal 2 dicembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516~art8 · fonte del testo

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