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Miscellanea
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane
Legge 8 marzo 1989, n. 101
- Aggiornato al
- 21 dicembre 1996
- Articoli
- 34
- Versioni storiche
- 69
- Art. 1I rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' israelitiche italiane, la quale, ai…
- Art. 2In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e…
- Art. 3Ai ministri di culto nominati dalle Comunita' e dall'Unione a norma dello Statuto…
- Art. 4La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico…
- Art. 5Alle seguenti festivita' religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al…
- Art. 6Agli ebrei che lo richiedano e' consentito prestare a capo coperto il giuramento previsto…
- Art. 7L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza…
- Art. 8L'assistenza spirituale ai militari ebrei e' assicurata dai ministri di culto designati a…
- Art. 9L'assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di…
- Art. 10Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto…
- Art. 11Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento e' impartito nel rispetto…
- Art. 12Alle Comunita', alle associazioni e agli enti ebraici, in conformita' al principio della…
- Art. 13Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati al…
- Art. 14Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito…
- Art. 15Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a…
- Art. 16I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della comunita' competente per…
- Art. 17Lo Stato, l'Unione e le Comunita' collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni…
- Art. 18Le Comunita' ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono…
- Art. 19L'Unione delle Comunita' israelitiche italiane conserva la personalita' giuridica di cui…
- Art. 20Le modifiche apportate allo Statuto dell'ebraismo italiano sono depositate a cura…
- Art. 21Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere riconosciuti come…
- Art. 22Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza…
- Art. 23Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti: a) Pio…
- Art. 24L'Unione delle Comunita', le Comunita' e agli altri enti ebraici civilmente riconosciuti…
- Art. 25L'attivita' di religione e di culto dell'Unione, delle Comunita' e degli altri enti…
- Art. 26La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione ebraica le esigenze…
- Art. 27Agli effetti tributari l'Unione, le Comunita' e gli enti ebraici civilmente riconosciuti…
- Art. 28Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto e delle relative pertinenze…
- Art. 29L'assistenza da parte delle istituzioni ebraiche che svolgono attivita' assistenziale e…
- Art. 30La Repubblica italiana prende atto che le entrate delle Comunita' ebraiche di cui…
- Art. 31Nulla e' innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei…
- Art. 32Le autorita' competenti, nell'emanare norme di attuazione della presente legge, terranno…
- Art. 33Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del…
- Art. 34Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regio decreto 30 ottobre…
